REQUISITI DELLO STUDIO MEDICO PEDIATRICO
(Fonte: Paolo Becherucci, Pediatra di famiglia - Firenze)
Esistono leggi ben precise che definiscono gli attributi d'idoneità per lo Studio del medico convenzionato con il SSN, per esempio il DPR n. 484 del 22 luglio 1996.
La Legge n. 833/78 sull'istituzione del SSN, all'articolo 43, ha conferito alle Regioni il compito di disciplinare le autorizzazioni e di vigilare la conformità delle istituzioni sanitarie private (leggi: Studi medici privati). Con le sue leggi quindi la Regione "definisce le caratteristiche funzionali a cui tali istituzioni devono corrispondere onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle USL."
Gli standard richiesti (individuati come requisiti minimi) per la definizione d'idoneità di un Ambulatorio o Studio Medico sono i seguenti:
- illuminazione ed areazione idonea
- sala d'attesa sufficientemente spaziosa che contenga anche sedie e/o poltrone e/o divani ecc.
- servizi igienici adeguati, ad uso prevalente dei pazienti. I requisiti minimi richiesti prevedono che tali servizi siano muniti per lo meno di un vaso, di un lavandino, d'acqua corrente e dotati di finestre o di un idoneo sistema d'aspirazione
- presenza d'arredi e attrezzature indispensabili per l'esercizio della professione
Inoltre se ubicato in una struttura il cui uso non è esclusivo del medico (abitazione, farmacia), deve essere dotato d'ingresso indipendente senza alcuna intercomunicazione.
Per "Studio Medico idoneo" si deve intendere un insieme di 3 ambienti (sala visita, sala d'aspetto, servizi igienici) dotati di tutte le caratteristiche di "abitabilità" richieste dai regolamenti locali d'igiene (illuminazione e areazione idonea, coibenza termica delle strutture, dimensionamento degli spazi, ecc.).
A scopo informativo possiamo affermare che si ritiene idonea l'illuminazione e l'areazione fornita da una fenestratura diretta all'esterno, apribile, uguale ad almeno 1/8 della superficie del pavimento del locale a cui appartiene. In tema di coibenza termica delle strutture murarie, va tenuto presente che i tipi di materiali impiegati dovranno rispettare quelli che sono i requisiti fondamentali per impedire la formazione di muffe ovvero fenomeni di condensazione. Com'è noto detti fenomeni si sviluppano in caso di difettoso ricambio d'aria, pertanto sarà opportuno usare materiali che garantiscano una sufficiente permeabilità: gli intonaci interni, con particolare riguardo a quelli relativi alle pareti esterne, dovranno essere del tipo tradizionale e sono pertanto da escludere quelli a gesso o trattati superficialmente con materiali impermeabilizzanti. A tal proposito ricordiamo che gli eventuali rivestimenti tipo piastrellatura di ceramica o similari (peraltro consigliabili per una più facile pulizia periodica) non dovranno avere altezza eccessiva, ma costituire solo una zoccolatura. Inoltre sarebbe opportuno, anche se non richiesto dai vigenti regolamenti, che l'unità immobiliare comprendente nel suo insieme il singolo o più Studi Medici, avesse una distribuzione su pareti esterne contrapposte tali da garantire una naturale areazione trasversale; in parole povere: le finestre non dovrebbero affacciarsi tutte sulla stessa facciata.
Relativamente al dimensionamento degli spazi, pur rimanendo fermo che le altezze dei locali adibiti a Studio dovrebbero essere quelle previste dal D.M. del 5 luglio 1975 (2,70 m per le costruzioni situate sino a 1000 m sul livello del mare e 2,55 m per quelle oltre tale altitudine), se si accetta una altezza minore si deve sicuramente compensare la perdita di spazio con una maggiore superficie, al fine di garantire una cubatura più adeguata alle necessità del numero medio dei frequentatori dell'ambulatorio. E' indispensabile inoltre che la sala visita sia fornita di un lavamano. Due parole a proposito della possibilità di contagio aereo che si può verificare soprattutto durante l'attesa nella sala d'aspetto: per ridurre al minimo questa eventualità si deve agire sul microclima presente nell'ambulatorio, creando sale d'aspetto spaziose, cambiando spesso l'aria, evitando il surriscaldamento soprattutto nel corso della stagione invernale. A proposito di ciò si tenga presente che la temperatura considerata ideale nella sala d'attesa è di 15-16° C: i pazienti dovrebbero spogliarsi solo nella sala visita od in un locale spogliatoio idoneo.
Il 31 ottobre 1995 è scaduto il termine per la messa a norma degli impianti elettrici. Gli Studi Medici sono a tal proposito soggetti ad una serie di norme e leggi tanto più complesse quanto maggiore è la complessità della loro organizzazione (presenza e numero dei collaboratori, utilizzo d'apparecchi elettromedicali ecc.). Lo Studio professionale del pediatra di famiglia rientra nel gruppo d'ambulatori che la circolare informativa n° 9/95 relativa alla legge 47/90 individua come di tipo B o del 1° gruppo, cioè costituiti da "locali nei quali non si utilizzino apparecchi elettromedicali". Tali apparecchi sono definiti come tutti gli strumenti destinati alla diagnosi, al trattamento o alla sorveglianza del paziente (che pertanto entra con esso in contatto elettrico o fisico) e/o che trasferiscano energia verso o dal paziente. Definito ciò è utile sapere che un ambulatorio medico di tipo B si può considerare assimilabile (come impianto elettrico) ad una civile abitazione e pertanto deve essere dotato solo degli elementi indispensabili per la protezione delle persone:
- impianto di messa a terra
- interruttore differenziale con corrente nominale d'intervento non superiore a 30 mA (milliAmpere).
In ultimo due parole sulla distinzione tra i termini "Ambulatorio" e "Studio Medico" che nell'accezione comune sono usati spesso come sinonimi, mentre la sentenza n° 1488 del 30/9/95 della Corte di Cassazione ha affermato che si deve considerare "Ambulatorio" qualsiasi struttura "aziendale" destinata alla diagnosi e/o alla terapia medica extraospedaliera, mentre ogni locale dove è esercitata una attività sanitaria in cui il carattere professionale prevale in modo preponderante su quello organizzativo è considerato "Studio Medico". Lo studio medico tradizionalmente inteso, in cui l'opera intellettuale prevale su organizzazione e attrezzatura, è svincolato da adempimenti particolari, non esistendo normativa specifica che regoli la materia. Pertanto per lo Studio del pediatra, oltre a non essere necessaria l'autorizzazione del sindaco per l'idoneità igienico-sanitaria, non sembra importante neanche l'eliminazione delle barriere architettoniche (secondo quanto richiesto dalla legge n° 13 del 9/1/89, dal D.M. n° 236 del 14/6/89 e dall'art. 24 della legge 104 del 5/2/1992) in quanto non indispensabile al corretto esercizio dell'attività assistenziale: infatti, come il medico di medicina generale, anche il pediatra è tenuto a prestare le proprie cure al domicilio del paziente non trasportabile o non deambulabile.
Nel rapporto convenzionale è prevista invece la possibilità d'accertamento d'idoneità da parte dell'Azienda d'appartenenza del pediatra convenzionato, accertamento che deve essere eseguito entro 15 giorni dalla comunicazione della avvenuta apertura dello Studio Medico. Oltre tale limite l'autorizzazione all'esercizio professionale nei suddetti locali si intende conferita d'ufficio.