NUOVI ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - EX legge 626/94)
PRECEDENTE LEGGE 626 e DLgs. 81/08
(Normativa per studi con dipendenti)
Il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro del 9 Aprile 2008 (D Lgs n 81 del 09.04.08) riprende quanto già definito dal Decreto legislativo n.626 del 19 settembre 1994 (pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale il 12 novembre 1994) con il quale l'Italia aveva recepito le 8 direttive della CEE finalizzate a promuovere la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. La prima direttiva riguarda le misure necessarie in generale per la prevenzione durante il lavoro mentre le altre sette direttive riguardano invece rischi e aspetti specifici del lavoro stesso.
Il Testo Unico ribadisce gli obiettivi della precedente normativa che sono rivolti alla sistematica ricerca dei rischi lavorativi, alla loro eliminazione, prevenzione e/o al contenimento, prima che producano effetti indesiderati. Impone l'obbligo di individuazione e valutazione dei rischi in ogni ambiente di lavoro per garantire il massimo grado di sicurezza in ogni "Unità Produttiva".
All’interno di un’azienda, quindi, la prima figura incaricata di garantire la sicurezza sul lavoro e sulla quale ricade appunto l’obbligo del mantenimento dei livelli della stessa è il datore di lavoro. Questo soggetto deve assolvere agli adempimenti previsti, ha quindi l’obbligo di evitare che probabili e possibili pericoli dovuti all’esercizio della sua attività, possano tradursi in rischi per i lavoratori che vengono assunti per il compimento di tale attività, i quali però non decidono i criteri per portarla a termine, poiché il potere organizzativo spetta solo al datore di lavoro.
Il datore di lavoro, cioè, organizza l’attività di impresa per portare a termine il lavoro che dovranno svolgere i dipendenti, i quali si devono attenere a quanto viene loro richiesto, ma nel fare questo il datore di lavoro ha l’obbligo di salvaguardare l’integrità psicofisica dei lavoratori eliminando o cercando di ridurre al massimo i rischi che possono procurare dei danni a questi soggetti.
Pertanto tutti i medici e odontoiatri con dipendenti debbono adottare le opportune determinazioni al fine di rispettare tale adempimento legislativo.
Tra gli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro, un importante compito che spetta al datore di lavoro è la valutazione dei rischi inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso la quale viene redatto successivamente il Documento per la Valutazione dei Rischi (DVR), che rappresenta un’importante attestazione di tutte le misure di prevenzione e protezione che sono state adottate all’interno dell’azienda per migliorare i livelli di sicurezza
Si sottolinea inoltre che l'effettuazione della valutazione dei rischi risulta essere un obbligo non delegabile del datore di lavoro a cui peraltro il legislatore fa corrispondere un apparato sanzionatorio molto pesante (art. 55). Per il datore di lavoro omettere la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di valutazione dei rischi o adottarlo in assenza degli elementi prescritti dal decreto, vi è la sanzione dell'arresto da 4 a o 8 mesi o l'ammenda da 5000 a 15000 euro. Da questo link si può scaricare un modello di Documento di valutazione dei rischi che va adattato alle proprie esigenze.
Si rileva infine che il documento di valutazione dei rischi deve avere data certa (art. 28, comma 2).
La nuova normativa si applica a tutte le aziende, sia pubbliche che private, nelle quali operano dei dipendenti, senza distinzione riguardo al numero e al tipo di contratto di lavoro sottoscritto. Con questa normativa sono previste all'interno delle aziende nuove figure come il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, il Medico Competente, i Lavoratori designati per la gestione delle emergenze.
La conoscenza di quanto prescrive la Legge in merito alla sicurezza sui luoghi lavoro, è necessaria sia per i Datori di Lavoro sia per i lavoratori.
I corsi a cui è obbligatorio partecipare sono:
- corso RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 34 D.Lgs. 81/08);
- corso RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ex art. 47 D.Lgs. 81/08);
- corso AAI (Addetto all'Anti-Incendio per attività a rischio medio e basso ex D.M. 10 marzo 1998);
- corso APS (Addetto al Primo Soccorso ex D.M. 388/03).
F.A.Q.
R.S.P.P.
Chi può essere nominato?
Può essere nominato il datore di lavoro a seguito di un corso di 16 ore e relativa attestazione, un dipendente a seguito di un corso di circa 68 ore (dipende dalla tipologia di attività), oppure un soggetto esterno che possiede i titoli adeguati. L'attestato ha durata quinquennale e sono previsti aggiornamenti periodici.
Se non viene nominato cosa succede?
In caso di mancata nomina, il datore di lavoro è punito con l'arresto da 4 a 8 mesi di reclusione o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro
E' valido il corso frequentato in precedenza?
La previsione dell' RSPP è contenuta nel D.M. 16.1.1997, pertanto coloro che hanno svolto la formazione successivamente a tale disposizione non sono tenuti ad ulteriori adempimenti, salvo la frequenza dei corsi di aggiornamento periodici.
RLS
Se non si elegge un RLS che cosa succede?
Va precisato innanzitutto che non si tratta di una nomina, in quanto il datore di lavoro non ha nessuna facoltà di scelta del RLS. Tuttavia, se nessun dipendente si candida e dunque nessuno risulta eletto, l'INAIL, in assenza di una comunicazione differente, provvederà alla nomina d'ufficio di un RLS Territoriale (soggetto esterno); il datore di lavoro dovrà corrispondere annualmente all'INAIL un quota pari al costo di 2 ore lavorative per ogni dipendente dell'azienda.
Quali sono le sanzioni eventuali?
Nel caso in cui il datore di lavoro non informi e formi i lavoratori in merito al loro diritto di eleggere un rappresentante, oppure non collabori nel permettere la verifica delle misure di sicurezza da parte del RLS, le violazioni sono punite con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da € 800 a € 3.000.
Nel caso in cui il datore di lavoro non effettui la comunicazione annuale all'INAIL dei nominativi dei RLS è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 500.
Il datore di lavoro ha qualche obbligo?
Sì, quello di informare i lavoratori che è loro diritto eleggere un rappresentante per la sicurezza.
Esiste un modello per la comunicazione dei nominativi dei RLS all'INAIL?
L'articolo 18 del dlgs 81/08 prevede, tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, la comunicazione annuale all'INAIL dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Non esistendo, al momento, una modulistica specifica, l'obbligo di legge può essere assolto con la semplice comunicazione del nominativo del RLS alla sede INAIL di competenza, ovviamente avendo l'accortezza di acquisire e conservare la prova dell'avvenuta comunicazione.
Cosa comporta non seguire i corsi di aggiornamento?
Comporta la nullità della nomina, in quanto l'incaricato non risponderebbe più ai requisiti di competenza e formazione richiesti per legge al fine di ricoprire la carica.
MEDICO COMPETENTE
E' obbligatorio?
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria solo nei casi previsti dalla legge, ovvero quando in presenza di lavoratori vi siano rischi che li espongano a valori o tempi superiori a quelli stabiliti per legge. Es. quando il lavoratore svolge più di 20 ore settimanali al computer è soggetto a rischio video-terminalisti e necessita di sorveglianza sanitaria; quando il lavoratore opera in un cantiere temporaneo o mobile; quando il lavoratore utilizza sostanze o preparati chimici, che abbiano determinato un rischio non moderato (secondo le norme tecniche di riferimento); ecc.
Di solito in uno studio pediatrico non è necessario attivare la sorveglianza sanitaria, in quanto il rischio è generalmente valutato basso. Il lavoratore dipendente deve comunque essere sottoposto a visita medica dopo l'assunzione e periodicamente.
Come si fa a nominarlo?
Si contatta un medico specializzato in medicina del lavoro e si verifica la sua disponibilità e gli si richiede di inviare la documentazione per la presa dell'incarico quale medico competente.
Adempimenti DL 81-2008
Riepilogo degli obblighi nelle principali situazioni gestionali dello studio medico
(a cura del dott. Antonio Gurnari)
Per chiarire meglio le modalità applicative del DL, vengono prospettate di seguito cinque diverse situazioni corrispondenti a diverse forme di organizzazione del lavoro.
CASO 1 : Medico che non ha alcun collaboratore (infermiere, segretaria, addetta alle pulizie)
Il caso riguarda i medici che lavorano da soli in ambulatorio, senza alcun tipo di collaborazione (anche non dichiarata !!!!).
Il medico titolare dell'ambulatorio deve rispettare esclusivamente le norme di sicurezza e di igiene di locali, impianti, attrezzature, etc, documentando la loro idoneità con adeguata certificazione, quali, ad esempio, il certificato di conformità dell'impianto elettrico ex legge 46/90, poi DL 37/08).
N.B.: nell'ambito delle comuni norme di sicurezza è bene attrezzare l'ambulatorio con almeno una coppia di estintori portatili, per la prevenzione degli incendi; va tenuto presente che tali attrezzature vanno verificate da personale esperto almeno ogni 6 mesi, documentando l'avvenuta verifica.
A tale tipologia di medico non è applicabile il disposto del D.L. 81/2008.
*******
CASO 2: Medico singolo che si avvale della collaborazione di infermiere e/o segretaria e/o addetta alle pulizie
In questo caso viene a instaurarsi un rapporto di lavoro dipendente ed il medico titolare dell'ambulatorio assume la figura di datore di lavoro.
A tale tipologia di medico si applica il disposto del D.L. 81/2008 e tutta la normativa sul lavoro dipendente.
Egli deve quindi procedere :
- alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
- alla eliminazione e/o riduzione al minimo dei rischi in relazione alle conoscenze e al progresso tecnico;
- al controllo sanitario dei lavoratori;
- alla informazione e formazione dei lavoratori;
- alle misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di incendio ed evacuazione per pericolo grave ed immediato;
- all'uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
- alla regolare manutenzione e/o verifica di idoneità di ambienti, attrezzature, impianti (es.:impianto elettrico, di messa a terra, estintori,…)
N.B.: l'impianto di messa a terra deve essere denunciato all'ISPESL ed all'AUSL competente per territorio.
Per adempiere a tutto ciò, il medico datore di lavoro può autocertificare il documento di valutazione dei rischi, ma solo se ha la idoneità e/o i requisiti per farlo.
Per ottenere tali idoneità e/o requisiti egli deve aver frequentato un corso di formazione come RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), di almeno 16 ore, presso un Ente o Istituto autorizzato e riconosciuto, il quale dovrà rilasciare il previsto attestato di frequenza e idoneità conseguita.
E' possibile per il medico datore di lavoro designare un RSPP esterno
***********
CASO 3: Medico singolo che non ha dipendenti, ma si avvale di una ditta di pulizie
Il medico titolare dell'ambulatorio deve:
- accertarsi della idoneità della Ditta e della regolarità del personale utilizzato dalla stessa nell'ambulatorio del medico;
- fornire alla Ditta delle pulizie l'autocertificazione della valutazione dei rischi;
- accertarsi e farsi documentare dalla Ditta il rispetto della valutazione autocertificata dei rischi, con particolare riferimento all'avvenuta e periodica formazione e/o informazione degli/dell'addetto alle pulizie ed alla dotazione degli eventuali D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuali) adeguati.
- chiarire bene nel contratto con la Ditta tutte le clausole precedenti, precisando gli ambiti dei compiti assegnati e delle responsabilità conseguenti.
*******
CASO 4 : Poliambulatorio, in cui operano più medici, di cui uno è titolare e/o responsabile legale, ed in cui sono presenti una o più figure di collaboratori assimilabili a lavoratori dipendenti.
Il titolare e/o rappresentante legale deve attenersi a quanto riportato al Caso 2
*********
CASO 5 : Poliambulatorio, in cui operano più medici, nessuno dei quali è titolare e/o responsabile legale. Si tratta di Studi Associati di più medici con pari dignità.
Si tratta di una società di fatto. Pertanto va nominato ed ufficializzato per iscritto un responsabile del Poliambulatorio.
Questi dovrà successivamente attenersi a quanto riportato al Caso 2.