RIFIUTI SANITARI: GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI
Le procedure di smaltimento dei rifiuti sanitari dello studio medico e la loro classificazione al fine della diversa modalità di smaltimento sono contenute nel DPR 15 luglio 2003 n. 254, pubblicato in G.U. n. 211 del 11 settembre 2003.
I rifiuti sanitari di interesse medico vengono così classificati:
- rifiuti sanitari non pericolosi
- rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani
- rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo
- rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (se sterilizzati sono assimilati ai rifiuti urbani)
- rifiuti sanitari richiedenti particolari modalità di smaltimento
I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (allegato 1 al DPR 2542003) sono quelli contaminati con sangue o altri liquidi biologici (materiali per medicazioni usati, guanti usati, siringhe e aghi usati), mentre sono rifiuti non pericolosi quelli taglienti ma inutilizzati (aghi, siringhe, lame,ecc.), sono rifiuti richiedenti particolari modalità di smaltimento i farmaci scaduti o inutilizzati e i farmaci stupefacenti o psicotropi, mentre invece sono rifiuti pericolosi a rischio non infettivo (allegato 2 al DPR 2542003) i farmaci citotossici e citostatici.
Gli articoli 11 e 12 del D.Lgs. n. 22/1997 stabiliscono l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico e della comunicazione annuale al Catasto a carico di tutti "gli enti e imprese che producono rifiuti pericolosi". Ai sensi dell'art. 2082 del Codice Civile, Enti sono complessi organizzati di persone e cose dotati di autonoma soggettività rispetto alle persone che ne fanno parte, o da attività svolte in forma d'impresa, cioè da attività economiche esercitate professionalmente e organizzate al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.
In base all'art. 2238, comma 2 del codice civile l'esercizio della professione medica di per sé non costituisce impresa, anche se il professionista si avvale dell'opera di sostituti o ausiliari configurando così una attività organizzata. In tali casi l'organizzazione non ha una portata apprezzabile nell'esercizio dell'attività, perché si risolve in un'opera puramente personale del soggetto.
In conclusione, l'obbligo della tenuta dei registri e della comunicazione al Catasto riguarda i rifiuti sanitari pericolosi prodotti da Enti che erogano prestazioni sanitarie o da attività sanitarie erogate da professionisti nell'ambito di un'organizzazione d'impresa, mentre invece sono esclusi dal predetto obbligo i rifiuti sanitari pericolosi prodotti nell'esercizio di professione intellettuale non inquadrata in un'organizzazione d'impresa (singoli professionisti, medici generici, medici di famiglia, anche se si avvalgono della collaborazione di ausiliari).
La circolare del Ministero dell'Ambiente del 14 dicembre 1999 riconosce la distinzione tra ambulatorio medico come struttura aziendale (artt. 2082 e 2555 del Codice Civile) e studio medico come struttura in cui il singolo medico esercita una professione intellettuale (art. 2229 Codice Civile), secondo le conformi definizioni ribadite dalla sentenza n. 1488 del 30 settembre 1995 della Cassazione.
E' opportuno sottolineare che i rifiuti sanitari devono comunque essere gestiti in modo separato dagli altri rifiuti anche se prodotti dallo studio medico, come ha affermato la Direttiva del Consiglio UE n. 91/689/CEE.
Anche se assimilabili ai rifiuti urbani ai fini dello smaltimento, non possono essere conferiti come tali al servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ma raccolti e avviati allo smaltimento tramite ditte autorizzate oppure tramite l'apposito servizio pubblico dopo sterilizzazione.
Ai sensi dell'articolo 10 del DPR n. 2542003 i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere smaltiti tramite termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 221997, salvo i casi in cui si ricorra alla sterilizzazione nella stessa struttura sanitaria di produzione dei rifiuti ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 2542003.
Nel primo caso, questi sono gli adempimenti a cui il produttore di rifiuti sanitari pericolosi deve ottemperare:
a) compilazione del Mud (Modello unico di dichiarazione ambientale) e relativa consegna alla regione territoriale competente (art. 11 del D.Lgs 221997);
b) tenuta del registro di carico e scarico (art. 12 del D.Lgs. 221997 ). La vidimazione del registro di carico e scarico va effettuata una sola volta (bollatura) prima di iniziare a utilizzarlo. Le annotazioni vanno effettuate contestualmente alle singole operazioni di produzione o avvio allo smaltimento dei rifiuti;
c) compilazione del formulario di identificazione per il trasporto (articolo 15 del D.Lgs. 221997);
d) conferimento dei rifiuti alla ditta smaltitrice autorizzata che di norma gestisce l'intera procedura amministrativa predetta, dopo aver stipulato col medico responsabile di struttura un apposito contratto la cui onerosità dipende dalla concordata frequenza dei trasporti all'impianto di termodistruzione.
Negli altri casi gli studi medici/odontoiatrici non sono tenuti alla compilazione del Registro di carico e scarico dei rifiuti speciali e sanitari, né sono soggetti all'obbligo della comunicazione annuale al Catasto (M.U.D.). La tenuta del Registro non sussiste in quanto, in sua sostituzione, possono essere predisposti e conservati in ordine cronologico le copie dei formulari di identificazione dei rifiuti speciali che competono al produttore del rifiuto. Tale documentazione deve essere conservata, in ordine cronologico, presso lo studio per 5 anni.
Si ricorda, inoltre, che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore.
Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine è esteso a 30 giorni per quantitativi inferiori a 200 litri.
Pertanto, lo smaltimento deve avvenire con cadenza mensile a partire dal giorno di chiusura del contenitore a condizione che il quantitativo sia inferiore a 200 litri.
In conclusione per lo smaltimento dei rifiuti sanitari conviene stipulare un contratto con una ditta autorizzata, che si farà anche carico della gestione dell'intera procedura amministrativa.
Si segnala, infine, che i comuni possono prevedere nel proprio regolamento la riduzione della tariffa della gestione rifiuti solidi urbani per coloro che producono rifiuti speciali. L'invito ai Colleghi, quindi, è quello di contattare il comune, dove è ubicato lo studio, per verificare la possibilità di ottenere la detassazione.